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Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato una circolare che fornisce chiarimenti in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici e le modalità flessibili di prestazioni di lavoro, al fine di favorire il recupero e il reinserimento dei lavoratori colpiti da malattie, specie se gravi, e di ridurre al minimo la necessità di rimanere fuori dal ciclo produttivo durante il periodo di cura della patologia. La circolare è anche il risultato di una intensa attività svolta con le associazioni che si occupano di assistenza ai malati oncologici ed in particolare con la FAVO presieduta dal prof. De Lorenzo.
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D.M. 18 dicembre 2009, n. 206
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto l'articolo 55- septies (Controlli sulle assenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il quale prevede che le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilità stessa;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del 10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
Adotta il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Art. 1
Fasce orarie di reperibilità
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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INPS Hermes
Progetto invalidità civile
Direzione Centrale delle Prestazioni
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Oggetto: Art. 6co. 3bis L. 9 marzo 2006 n. 80
La legge del 9 marzo 2006 n.80 (pubblicata su G.U. n.59 dell'11.3.2006) di conversione, con modificazioni, del decreto legge 10.1.2006 n.4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamentodella pubblica amministrazione, ha aggiunto, all'art.6 di detto decreto, il comma 3bis.
La nuova disposizione prevede che "l'accertamento dell'invalidità civile ovvero l'handicap, riguardantesoggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art.1 della legge 15 ottobre 1990, n.295, ovvero all'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti".
Appare chiaro quindi che l'art.6 co.3bis della L.80/2006 - limitatamente ai soggetti affetti da patologie oncologiche - ha voluto imprimere maggiore speditezza all'iter amministrativo, nell'esigenza - avvertita dal legislatore - di offrire a tale particolare categoria un più veloce canale per l'erogazione delle prestazioni, in presenza di tutti gli altri requisiti.
Alla luce di quanto stabilito e fermo restando che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all'eventuale sospensione dei relativi effetti, le Sedi nelle Regioni in cui l'Istituto è delegato all'esercizio del potere concessorio in materia di prestazioni relative all'invalidità civile, ricevuti gli stessi e prima di dare seguito alla liquidazione delle provvidenze, avranno cura di verificare l'adempimento di tale invio ai sensi dell'art.6 co.3bis della L.80/2006.
Ove la motivazione dell'invio non fosse esplicita, non potendo le Sedi entrare nel merito del merito degli accertamenti sanitari effettuati, deducendo se la patologia rientri o meno nell'inter di cui al citato art.6 co.3bis, detti verbali dovranno essere restituiti o se ne dovrà chiedere l'integrazione.
Dovrà procedersi analogamente, in materia di concessione dei benefici previsti dalla legge n.104/1992 ed in tale caso, discendendo l'immediata esecutività da espressa previsione di legge , non dovrà essere richiesta la dichiarazione liberatoria prevista dalla circolare n.32/2006 (le cui disposizioni, eccettuato tale aspetto, conservano piena efficacia). Anche in questo caso il provvedimento concessorio conserva natura provvisoria e di ciò le comunicazioni di accoglimento inviate agli utenti recheranno precisa menzione della riserva di recupero delle prestazioni erogate nell'ipotesi che in sede di Commissioni di verifica non venga confermata l'incapacità lavorativa.
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AIMaC (Associazione Italiana Malati di Cancro) è riuscita ad ottenere un importante chiarimento riguardo alla fruizione dei congedi lavorativi per cure da parte dei malati cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%. Fino ad oggi il concreto utilizzo di detti congedi era reso difficoltoso dalla non chiara o forse poco conosciuta disciplina prevista dagli artt. 26 L. 118/1971 e 10 D. lgs. 509/1988. L'attento esame della normativa da parte di AIMaC ha riportato alla luce detta regolamentazione, vigente ma dimenticata. Nel libretto I diritti del malato di cancro è, infatti, spiegato che il lavoratore malato di cancro cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, ha diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità. Il Ministero ha confermato la correttezza dell'interpretazione legislativa data da AIMaC.
Si riportano di seguito il testo integrale del quesito posto dall'Avv. Elisabetta Iannelli, vicepresidente di AIMaC, e la risposta del Dott. Paolo Onelli, Direttore Generale della quinta divisione del Ministero del Ministero del Welfare.
Egregio Dott. Paolo Onelli, nell'interesse dei malati di cancro rappresentati dall'Associazione (AIMaC Onlus) di cui sono vicepresidente, torno a chiedere la Sua collaborazione per dirimere una questione controversa in materia di congedi lavorativi per cure.
Il quesito riguarda la modalità di concreta fruizione dei congedi di cura previsti dagli art. 26 L. 118/1971 e art 10 D. lgs. 509/1988 di cui sembra che nessuno sappia nulla. La difficoltà di interpretazione del combinato disposto di norme impedisce, di fatto, la fruizione dei 30 (o forse 15) giorni l'anno (anche non consecutivi) di congedo retribuito dal lavoro per cure mediche che sembrerebbe spettare al lavoratore subordinato con invalidità civile superiore al 50%? Mi risulta che la normativa sia in vigore ma che non venga applicata come se fosse stata dimenticata da tutti (uffici del personale, patronati, uffici INPS degli Invalidi Civili...).
In attesa di un'interpretazione chiarificatrice, mi è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.
Roma, 26 marzo 2004 Avv. Elisabetta Iannelli
All'Avv. Elisabetta Iannelli
In relazione al problema dell'interpretazione ed alla conseguente applicazione dell'art. 26 della legge 118/71 e dell'art. 10 del d.lgs. 509/88 relativi al congedo straordinario per cure previsto per mutilati ed invalidi civili, si specifica quanto segue. Alla luce del combinato disposto degli articoli richiamati, attualmente i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per le cure connesse alla loro infermità, riconosciuta dalle competenti strutture mediche. Si evidenzia infine che, anche qualora si volesse far rientrare l'art. 26 della legge 118 nell'abrogazione prevista dall'art. 30 della legge 328/00 (relativa alle disposizioni sugli emolumenti economici contenute in varie leggi tra cui la 118), tale previsione deve comunque ritenersi in vigore, essendo l'abrogazione condizionata all'entrata in vigore di un decreto legislativo delegato (ai sensi dell'art. 24 della stessa recante il riordino degli assegni e delle indennità in materia), ad oggi ancora non emanato.
Roma, 6 aprile 2004 Il Direttore Generale Dott. Paolo Onelli
Il Dirigente Dott. Giuseppe De Cicco
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIV. V
Oggetto: congedo straordinario per cure al lavoratore dipendente con invalidità superiore al 50% - l. 181/71 e d.lgs. 509/88.
In relazione ai quesiti posti da codesta società, con nota del 09.09.04, peraltro pervenuta allo scrivente solo in data 21.12.04, si evidenzia quanto segue.
1. i trenta giorni previsti dall'art. 10 del d.lgs. 509/88 sono giorni lavorativi o di calendario?
2. la fruizione di tale periodo deve essere consecutiva?
Il congedo in questione è retribuito, come emerge anche dalla Sent. Cass. Sez. Lav.3500/84. Il beneficio accordato dalla norma è relativo alla possibilità per i mutilati od invalidi civili di effettuare terapie la cui necessità sia accertata dal medico provinciale. La sentenza citata si è pronunciata sulla formulazione dell'articolo 26 della l. n. 181 del 1971 precedente alla modifica del d.lgs. n. 509 del 1988 e si riferisce al congedo per cure in analogia allo stato di malattia in quanto stato morboso in atto (quindi continuativo). La sentenza in questione afferma che l'assenza del lavoratore per cure è da ricondursi alla malattia regolata dall'art. 2110 c.c., pertanto si ritiene che i giorni debbano essere di calendario ma non necessariamente consecutivi (come sembra evincersi anche dalla nota del Ministero del Welfare del 6 aprile 2004 interrogato sull'attuale vigenza delle norme in oggetto - artt. 26 L. 118/1971 e 10 D. lgs. 509/1988 -) e, inoltre, debbano essere retribuiti.
3. il permesso è retribuito ma chi ha l'onere della prestazione?
Come ha specificato la precedente Sentenza l'assenza del lavoratore per la fruizione del congedo è riconducibile al caso di malattia di cui all'art.2110 c.c. e non lo priva del diritto alla retribuzione da corrispondersi secondo la contrattazione collettiva od in difetto alla stregua di tale ultima norma. Pertanto, l'erogazione della retribuzione sembrerebbe essere dovuta in assenza di specifica disciplina, anche di natura convenzionale, dal datore di lavoro.
4. qual è la prassi per la richiesta al datore e quali documenti da presentare?
Non è prevista una prassi per la richiesta. I requisiti previsti sono, quindi, quelli elencati nel predetto art. 26: richiesta del lavoratore, autorizzazione del medico provinciale, richiesta di congedo al datore di lavoro nelle forme previste dalla contrattazione collettiva o, si può ritenere, in mancanza di indicazioni sul punto, mediante forme analoghe a quelle previste per il godimento di congedi giustificati dalla presenza di uno stato che rende impossibile eseguire la prestazione di lavoro.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Onelli
Il Dirigente
Dott. Giuseppe De Cicco